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LA LEGGE ITALIANA E LA BIRRA

La legislazione italiana in materia di birra e produzione della stessa, è regolata dalle seguenti leggi e decreti:
– Legge n. 1354 del 16/08/1962 (modificata con Decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1998, n. 272).
– Decreto Legislativo 26/10/1995, n. 504.

La Legge n. 1354 del 16/08/1962 (Modificata con DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30/06/1998, n. 272), determina la denominazione di un prodotto con la parola Birra, l'Art.1 recita:
"Art. 1. – 1. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi. 2. La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con una fermentazione lattica. 3. Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209. 4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto.".

Passiamo ora alle Denominazioni di vendita, la birra viene classificata in 5 tipologie a seconda dei gradi Plato, l'Art. 2 recita:
"Art. 2. – 1. La denominazione ''birra analcolica'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. 2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' e' riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. 3. La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto puo' essere denominato ''birra speciale'' se il grado Plato non e' inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il grado Plato non e' inferiore a 14,5. 4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".

Per quanto riguarda invece la possibilità di autoprodursi la Birra in casa, il Decreto Legislativo n. 504 del 26/10/1995. art. 34 comma 3, recita quanto segue:
È esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attività di vendita.

dal sito www.birrafacile.it/legislazione.php

Redazione

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