COSA SONO LE SCRITTE SULL'ETICHETTA DELLA BIRRASpiegate tutte le informazioni che troviamo sulle etichette delle nostre birre preferite

di Massimo Prandi

Come già approfondito in una precedente pubblicazione, le informazioni presenti in etichetta giocano un ruolo fondamentale nella caratterizzazione e pubblicizzazione della birra.
La legislazione in materia di etichettatura ha come obiettivo di garantire al consumatore una comunicazione sufficientemente completa, veritiera, trasparente e non ingannevole, per questo definisce regole stringenti in merito alle informazioni che devono o possono essere apposte.
Aspetto "peculiare" è l'assenza di una norma comunitaria che regolamenti il prodotto birra. Le indicazioni da riportare a livello nazionale sono quindi quelle previste nella legge 1354/1962 e successive modifiche e quelle in generale indicate per i prodotti alimentari nel D.lgs. 109/1992 e successive modifiche.
L'etichetta della birra deve riportare le seguenti indicazioni, che devono obbligatoriamente comparire nello stesso campo visivo (non sempre la parte più "appariscente" dell'etichetta è l'etichetta principale):

– denominazione di vendita: rappresenta il nome del prodotto e deve corrispondere a disposizioni (definizioni) comunitarie o nazionali. Per la birra, le denominazioni di vendita del prodotto birra ammesse sono (NB: le prime due si caratterizzano sulla base del TAV, mentre le ultime tre per il grado saccarometrico del mosto di origine):

Birra analcolica
Grado Plato saccarometrico: inf. a 1,2
TAVE (% v/v): tra 3 e 8

Birra leggera o light
Grado Plato saccarometrico: tra 1,2 e 3,5
TAVE (% v/v): tra 5 e 10,5

Birra
Grado Plato saccarometrico: sup. a 3,5
TAVE (% v/v): sup. a 10,5

Birra speciale
Grado Plato saccarometrico: sup. a 3,5
TAVE (% v/v): sup. a 12,5

Birra doppio malto
Grado Plato saccarometrico: sup. a 3,5
TAVE (% v/v): sup. a 14,5

– titolo alcolometrico volumico effettivo (TAVE): indica la quantità totale di alcool che un alimento contiene ed è un’indicazione obbligatoria solo per le bevande aventi un contenuto di alcool superiore a 1,2% in volume.

– lotto di produzione: è un’indicazione finalizzata ad identificare il prodotto e ad individuarlo sul mercato. Qualora, infatti, si verifichino situazioni tali da comportare unritiro o richiamo del prodotto dal mercato, il lotto consente di identificarefacilmente la localizzazione dell’alimento non conforme limitando le operazioni ad una o più partite identificate e non all’intera produzione immessa al consumo. Ecco perché il lotto, oltre che rispondere ad un requisito di legge, rappresenta uno strumento di gestione della rintracciabilità sia all’interno che all’esterno dell’azienda.

– termine minimo di conservazione: rappresenta la data fino alla quale il prodotto si mantiene inalterato a patto che venga conservato nelle condizioni opportune. Questa informazione deve essere riportata con la dicitura " da consumarsi preferibilmente entro" quando la data contiene l'indicazione del giorno, oppure con la dicitura " da consumarsi preferibilmente entro la fine" seguita dalla data. Queste diciture indicano che il produttore garantisce che fino a quella data il prodotto manterrà inalterate le proprie caratteristiche come aroma e colore. Al consumo del prodotto immediatamente dopo il termine minimo di conservazione non è associato un ragionevole rischio per la salute del consumatore.

– riferimenti del produttore o confezionatore: sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e larghezza non inferiore a 2 millimetri, deve essere riportato il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione (integrazione dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 della Legge 16.7.1974).

– sede dello stabilimento

– volume nominale: le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto, devono avere solo capacità volumetriche pari a centilitri 20, 33, 50, 66 (per ogni capacità l'art. 12 della Legge 16.8.1962 indica anche le rispettive tolleranze consentite). Per la birra confezionata in lattine è consentita la capacità di 34 centilitri.

– eventuale presenza di solfiti: secondo quanto disposto dalla "normativa allergeni" (Dir. CED 89/2003, recepita in Italia con il D. Lgs. n. 114 del 8 febbraio 2006 e il D. Lgs. n. 178 del 27 settembre 2007, integrata dalla Direttiva CE 68/2007)

– ingredienti: l'elenco degli ingredienti non è richiesto se la gradazione alcolica supera 1.2% vol., ma normalmente viene riportato. Una eventuale aggiunta di frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti caratterizzanti il prodotto, indicati con l’acronimo QUID – Quantitative Ingredient Declaration – impone che ne sia dichiarata la quantità in valore percentuale, calcolato al momento del suo utilizzo e non sul prodotto finito, e subito dopo il nome dell’ingrediente evidenziato.

Oltre queste indicazioni, al produttore è consentita la possibilità di riportare altre informazioni, anche su etichette secondarie, quali l'etichetta nutrizionale, consigli d'uso, informazioni in merito alla modalità di produzione… L'elemento peculiare di questa comunicazione è che deve essere veritiera, verificabile e tale da non indurre in inganno il consumatore.

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